Codice Penale Vetlano
NORME PRINCIPALI

Art.1 – La legge penale della Repubblica di Vitla obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio virtuale della Micronazione
Art.2 – La Legge Penale della Repubblica di Vitla è valida su reati effettuati, sia totalmente sia parzialmente, all’interno dello spazio virtuale della Micronazione.
Art.3 – La legge non ammette ignoranza. Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.
Art.4 – Nessun utente della Repubblica di Vitla può essere punito per un qualsiasi fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Art.5 – Il tribunale non consente di giudicare reati commessi in retroattività: nessuno può essere punito per aver commesso reato quando la legge non lo considerava tale.
Art.6 –Se un comportamento non costituisse più reato, causa abolizione della legge che lo riteneva reato, cessano immediatamente gli effetti della pena.

METRO DI GIUDIZIO UNICO – PENE, AGGRAVANTI E ATTENUANTI

Art.7 – Le pene per comportamenti ritenuti reato sono:
1) Espulsione permanente dal territorio virtuale della Micronazione, tramite Ban per I.P. .
2) Espulsione permanente dal territorio virtuale della Micronazione, tramite Ban per nickname.
3) Espulsione e/o inabilitazione, permanente o temporanea, alle cariche pubbliche.
4) Sospensione dalle cariche.
5) Revoca immediata, temporanea o permanente, delle cariche di amministratore o moderatore.
6) Prestare lavoro presso la micronazione (cancellazione topic eventualmente compromessi,ricerche, ampliamento delle discussioni, raccolta di informazioni utili alla micronazione, obbligo di postare materiale culturale)
7) Ammonimento pubblico e richiesta di pubbliche scuse, per reati meno gravi.
Art.8 – I reati che la Repubblica di Vitla ripudia e condanna, considerandoli reati: -Reati Gravi
1) Alto tradimento: passaggio di informazioni riservate a nemici della Micronazione.
2) Comportamenti Sovversivi: tentativo di rovesciamento della sovranità della Micronazione.
3) Offesa allo Stato: oltraggio alla micronazione, alle sue istituzioni, ai suoi valori.
4) Minaccia alla pacifica convivenza intermicronazionale:
violazione dei trattati diplomatici e realizzazione di operazioni belliche o di spionaggio non autorizzate.
5) Infrazioni legali: violazione della Costituzione, del codice penale, dei regolamenti della micronazione.
6)Uso di più account all'interno del forum, in quanto mette a rischio i principi democratici della Repubblica
-Reati Veniali
7) Aver commesso abuso di potere.
8) Avere comportamenti anti-repubblicani, ossia comportamenti dittatoriali o filo-monarchici, che ostacolino la libera convivenza, il libero scambio di idee o di opinioni.
9)Assumere comportamenti razzisti o campanilisti, esprimendo intolleranza razziale o religiosa.
10)Pubblicizzare senza autorizzazione oggetti, siti internet, altri forum, aziende, prodotti commerciali, intraprendere attività commerciali utilizzando il forum della micronazione.
11) Oltraggio al Cittadino e all’Utente: offese perpetrate nei confronti di un Cittadino della Micronazione o di qualsiasi utente registrato a “Forumcommunity” commesse totalmente o parzialmente sul territorio della micronazione.
Art.9 – i comportamenti che costituiscono aggravante sono: 1) L’aver agito per motivi abbietti o futili;
2) L’aver commesso reato per occultarne un altro.
3) L’avere commesso reato approfittando delle circostanze.
4) L’avere commesso reato contro un Cittadino che ricopre una carica pubblica.
5)L'aver commesso reato contro lo Stato o sue istituzioni.
6)L'aver commesso reato con recidività, lo si aveva già commesso in precedenza e si è ricaduti in reato.
Art.10 – Le attenuanti alle pene sono: 1) L’aver agito per particolare valore morale, sociale o in difesa della Micronazione;
2) L’aver agito in stato d’ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
3) L’aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno 4)L'aver dichiarato, di propria intenzione e di propria persona, di aver commesso reato alle autorità preposte, senza che prima un altro cittadino avesse sporto denuncia.

PROCEDURA PENALE

Art.11 – Ogni qual volta che un cittadino della repubblica, o un forestiero, commette reato all’interno dello spazio della micronazione, i cittadini possono denunciarne il comportamento presso il tribunale.
La denuncia non comporta un immediato intervento del tribunale: in casi di reati meno gravi, dopo numero due (2) di denunce con uguale imputazione, verrà istituito un processo, mentre per i reati gravi basta una sola denuncia per avviare la procedura penale.
Art.12 – E' possibile intentare denuncia contro lo stato quando una delle istituzioni della repubblica
1)viola le normali regole del vivere democratico e civile.
2)non è in grado di mantenere l'ordine sul territorio virtuale della micronazione.
3)una istituzione violi le leggi che regolano il suo operato.
4)non garantisca un trattamento uguale per tutti i cittadini.
Art.13 – Aprendo un nuovo processo, è compito del ministero di giustizia designare una giuria composta da tre (3) cittadini di Vitla che non abbiano parti in causa, ossia siano estranei ai fatti, a o prescindere della loro collocazione politica. Il numero dispari dei giurati serve ad evitare che ci sia una situazione di parità quando un imputato vene giudicato. E' altresì compito del ministro, elencare i nomi di cittadini che possono presenziare al processo in veste di giudice.
Art.14 – Un cittadino non può presenziare al processo come giurato o giudice se: 1)è implicato nello stesso processo;
2)è stato giudicato in precedenza per lo stesso reato che il processo deve esaminare;
3)è parte lesa, danneggiata dal reato stesso, commesso dall'imputato;
4)è complice dell'imputato sotto accusa;
5)è contemporaneamente imputato in un altro processo;
6)intrattiene rapporti di parentela con l'imputato sotto giudizio;
7)è stato condannato alla sospensione dalle cariche pubbliche 8)intrattiene rapporti di ostilità verso l'imputato sotto giudizio;
9)è stato lui a denunciare il comportamento dell'imputato sotto giudizio;
10)è stato denunciato in precedenza per comportamento non consentito dal codice penale;
11)ha rivestito la carica di giurato già una volta negli ultimi dieci (10) giorni;
Art.15 – I cittadini che siano chiamati a presenziare in tribunale come giurati o giudici, devono essere avvisati direttamente dal Ministro della giustizia almeno tre giorni prima di dover presenziare.
I cittadini chiamati, hanno il dovere di rispondere entro giorni uno (1) al ministro, confermando o negando la loro disponibilità a partecipare.
Nel caso di mancato recapito del messaggio di conferma, il ministro è obbligato ad avvisare altro cittadino.
Art.16 – il nome del giudice che dovrà presiedere al processo viene scelto con un sondaggio popolare.
Art.17 –Il sondaggio ha una durata limitata, le risposte non pervenute entro giorni tre (3) non saranno tenute in considerazione.
Art.18 – Il solo compito dei giurati è quello di stabilire se un cittadino sia colpevole o non colpevole.
Art.19 –L'imputato è chiamato a difendersi. Per dimostrare la sua innocenza può scegliere di farsi rappresentare da una persona di fiducia, in veste di avvocato, o difendersi da solo.
Art.20 –Se un imputato che abbia scelto di difendersi da solo, non fosse in grado di farlo in maniera consona alle istituzioni, si dimostri incompetente, offensivo verso i pubblici uffici che lo stanno giudicando, il ministro della giustizia, o chi presiede il processo, gli obbliga di farsi rappresentare da un cittadino di fiducia, in veste di avvocato.
Art.21 –L'accusa è retta da chi ha sporto denuncia. Questi può scegliere di farsi assistere da una persona di fiducia, in veste di avvocato.
Art.22 –Sia l'accusa sia la difesa possono chiamare a testimoniare cittadini o forestieri, rispettivamente,per dimostrare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato.
Art.23 –I forestieri possono presenziare in un processo come testimoni solo nel caso in cui il reato sia stato commesso solo parzialmente sul territorio della micronazione.
Art.24 – In caso di raggiungimento del verdetto di colpevolezza. la giuria è tenuta a sottoporre al giudice una serie di provvedimenti che ritiene debbano essere presi contro l'imputato stesso.
Art.25 – Tra le pene elencate dai giurati, solo una può essere assegnata all'imputato, e viene scelta dal giudice.
Art.26 – Una volta emanata la sentenza, non è possibile ricorrere in appello: il giudizio del tribunale è definitivo.
Art.27 – Ad ogni reato corrisponde un processo. Ogni processo prevede che un imputato sia giudicato per un solo reato imputatogli. Nel caso in cui, l'imputato, debba essere giudicato per più reati, si procederà ad un ulteriore processo. Questo provvedimento si rende necessario in presenza di altro reato che deve necessariamente essere giudicato da una diversa triade di giurati.
 
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